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Il Consiglio di Amministrazione del C.C.M.B. e' il massimo organo di rappresentanza e controllo della associazione, in quanto espressione delle volontà della Assemblea dei soci

DOCUMENTAZIONE
trasparenza
STATUTO
Art.1 Associazione

E' costituita l'Associazione "Civico Corpo Musicale Bandistico", di seguito denominata C.C.M.B., la cui attivita' e' regolata dal presente Statuto, dagli artt.36 e seguenti del Codice civile, nonché dagli artt.2 e 18 della Costituzione. Essa non persegue finalita' di lucro e non ripartisce utili ai suoi associati. Non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 maggio 1974, n.115 e dell'art.4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

Art.2 Sede

Il C.C.M.B. ha sede in Cavenago di Brianza, presso gli spazi messi a disposizione dalla Amministrazione comunale, di seguito denominata A.C. Il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.9, potrà deliberare in merito ad eventuali cambiamenti di sede. Presso la sede è possibile ottenere tutte le informazioni riguardanti l'attività del C.C.M.B.

Art.3 Scopi

Scopi del C.C.M.B. sono l'ampliamento delle attivita' associative presenti nel Comune di Cavenago di Brianza, l'offerta di una sana occasione di crescita, di un arricchimento culturale dello individuo. Tali scopi vengono perseguiti con l'educazione all'arte musicale popolare, garantendo pari opportunità tra gli individui, senza distinzione di sesso, razza e religione. L'associazione non può svolgere attività diversa da quella sopra indicata ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.4 Modalità di associazione

L'associazione al C.C.M.B. è aperta a tutte le persone fisiche residenti in Cavenago di Brianza e non.  Il titolo di Socio del C.C.M.B. è acquisito da coloro che lo richiedono ed adempiono agli scopi prefissi dal presente Statuto. Le persone giuridiche non possono assumere la qualità di Socio ma possono accedere ai servizi forniti dal C.C.M.B. secondo quanto stabilito dal successivo art.6 del presente Statuto. Sono diritti del Socio: partecipare alla vita dell'associazione, direttamente o per mezzo di rappresentanti liberamente elette; recedere dall'appartenenza dell'associazione; accedere, alle condizioni stabilite dal presente Statuto, alle cariche di rappresentanza; accedere agli atti ed ai bilanci dell'associazione. Sono doveri del Socio: versare la quota associativa stabilita annualmente in sede di bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.9 del presente Statuto, di seguito denominato C.d.A.; partecipare, nella misura delle sue possibilità, alle attività della associazione; osservare le deliberazioni validamente assunte, in applicazione del presente Statuto, dal C.d.A. di cui al successivo art.9 del presente Statuto; Il Socio minorenne può essere sostituito da un genitore a da chi ne fa le veci. la qualità di socio si perde per: rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente del C.C.M.B.; non aver effettuato il versamento della quota associativa per due anni consecutivi; morte o perdita delle capacitò di agire; esclusione deliberata dal C.d.A., sentito il parere dei Probiviri; quest'ultima può avvenire in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal presente Statuto o di comdportamento contrario agli interessi o agli scopi del C.C.M.B., La perdita della qualità di Socio comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica all'interno degli organi del C.C.M.B., non comporta nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione né rimborsi e corrispettivi di alcun titolo. La partecipazione dei Soci alla vita associativa è resa gratuitamente, garantendo il rimborso delle spese sostenute.

Art.5 Musicanti

I Musicanti sono tutti i Soci che partecipano, con strumenti musicali e materiale in dotazione forniti dal C.C.M.B., ovvero con strumenti propri, allo svolgimento delle attività del C.C.M.B., per l'attuazione del Programma annuale di cui al successivo art.6. I Musicanti sono tenuti altresì ad utilizzare tutte le cautele necessarie al fine di evitare danneggiamenti dello strumento musicale. Eventuali danneggiamenti saranno addebitati per l'importo risultante dalla fattura di manutenzione.

Art. 6 Programma annuale

Il Programma annuale del C.C.M.B., costituito dalle richieste di prestazione dello stesso, è elaborato in base alle segnalazioni da parte di privati, enti e associazioni, pervenute al C.d.A. di cui al successivo art.9 del presente Statuto, entro il 31 dicembre dell'anno precedente per l'anno successivo. Verranno tenute in particolare considerazione le segnalazioni provenienti: dall'A.C. per le date riguardanti le cerimonie patriottiche e civili di carattere pubblico. Tali prestazioni verranno rese gratuitamente; dalla Parrocchia per le date riguardanti le cerimonie religiose, manifestazioni, feste, ecc. Le segnalazioni, inserite nel Programma annuale di cui al comma 1 del presente articolo, dovranno essere confermate in forma scritta entro 15 giorni dalla data dell'evento. Qualsiasi altra segnalazione pervenuta oltre il limite di cui al comma 1 potrà essere tenuta in considerazione solo se compatibile con il Programma annuale e in ogni modo se fatta entro 15 giorni dalla data della richiesta della prestazione.

Art.7 Divieti

E' fatto assoluto divieto al C.C.M.B. eseguire inni ufficiali di partiti politici.

Art.8 Organi istituzionali del C.C.M.B.

Gli Organi istituzionali del C.C.M.B. sono: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art.9; il Presidente; il Collegio dei Probiviri; Le cariche sociali sono rese gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti gli organi sociali nell'espletamento delle loro funzioni.

Art.9 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del C.C.M.B. è il massimo organo di rappresentanza e controllo della associazione, in quanto espressione delle volontà della Assemblea dei soci di cui al successivo art.14. Il C.d.A. si compone di n.7 membri effettivi, eletti liberamente dall'Assemblea dei Soci di cui al successivo art.14 del presente Statuto tra i suoi componenti e secondo le modalità stabilite dall'art.10 del presente Statuto, così distinti: n.5 eletti tra i Musicanti con almeno un anno di anzianità; n.2 eletti tra i Soci con almeno un anno di anzianità. Il membro del C.d.A., se minorenne, viene sostituito nello svolgimento delle funzioni istituzionali da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Il C.d.A. rimane in carica 2 anni e in ogni caso fino alla convocazione del nuovo C.d.A. da farsi ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.I membri sono rieleggibili e le loro mansioni sono rese gratuitamente. Tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni del C.d.A. comportano la decadenza della carica. Qualora nel corso del loro mandato i membri del C.d.A. si riducano di numero i posti resisi vacanti vengono ricoperti da quei soci che, attingendo dalla graduatoria delle ultime elezioni rispettivamente dalla Lista 1 e a seguire dalla Lista 2 di cui al successivo art.10 del presente Statuto, sono primi tra i non eletti. In qualsiasi altro caso si dovrà procedere a nuove elezioni.

Art. 10 Modalità per l'elezione del C.d.A.

Del rinnovo del C.d.A. viene data comunicazione a mezzo di pubblicazione presso la bacheca della sede del C.C.M.B. per un periodo non inferiore a 60 giorni precedenti la scadenza naturale del mandato del C.d.A. in carica; durante tale periodo è possibile presentare le candidature che devono pervenire alla sede del C.C.M.B., in forma scritta, entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui al punto 1. Con le candidature regolarmente presentate vengono costituite 2 liste:
Lista dei candidati Musicanti, di seguito denominata "Lista 1", composta da almeno n.5 candidati; Lista dei candidati Soci non musicanti, di seguito denominata "Lista 2", composta da almeno n.2 candidati;
Ciascun Socio può candidarsi in una sola Lista;
L'ordine dei candidati nelle liste costituite è effettuato secondo criteri di precedenza, di seguito descritti:
il Presidente uscente del C.C.M.B.; il Vicepresidente uscente del C.C.M.B; il Segretario uscente del C.C.M.B; il Tesoriere uscente del C.C.M.B; i Musicanti, prima, e i Soci non musicanti più anziani, poi, ciascuno per la propria lista, intendendo per anzianità, prima l'anzianità associativa e di seguito quella anagrafica;
L'indizione delle elezioni per il rinnovo del C.d.A. è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato del C.d.A. uscente. Ciascun socio può avere più deleghe. La votazione avviene a scrutinio segreto consegnando nell'apposita urna, presente in Sede per un periodo di 15 giorni consecutivi, le schede di elezione ed indicando un massimo di n.3 Musicanti per la Lista 1 ed un massimo di n.3 Soci non Musicanti per la Lista 2. Risultano eletti i Musicanti ed i Soci non musicanti che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui  meno di 5 Musicanti abbiano ricevuto almeno 1 preferenza, risultano eletti, fino al raggiungimento del numero di membri previsto dall'art.9, comma 2, anche quei Musicanti che risultano primi in ordine di Lista. Nel caso in cui  meno di 2 Soci non musicanti abbiano ricevuto almeno 1 preferenza, risultano eletti, fino al raggiungimento del numero di membri previsto dall'art.9, punto 2, anche quei Soci non musicanti che risultano primi in ordine di Lista. A parità di preferenze sono eletti, ognuno per la propria lista, coloro che risultano primi in ordine di Lista.

Art.11 Competenze del C. d. A.

Al C.d.A. compete: nominare, tra i suoi membri, il Presidente del C.C.M.B.; nominare, tra i suoi membri, il Vicepresidente del C.C.M.B; nominare, tra i suoi membri, il Segretario del C.C.M.B; nominare, tra i suoi membri, il Tesoriere del C.C.M.B; preparare e sottoporre all'Assemblea dei Soci di cui all'art.14 il Bilancio preventivo entro il mese di aprile dell'anno in corso ed il Bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo; stabilire le eventuali quote associative; l'esclusione dei Soci, nei casi previsti dall'art.4, punto 7 del presente Statuto; stabilire i contributi da corrispondere al C.C.M.B. per le prestazioni effettuate; amministrare i beni, gli strumenti musicali, il materiale didattico entro i limiti di bilancio; trattare e decidere ogni argomento proposto dal Presidente o da almeno 3 membri del C.d.A.; nominare il Maestro del C.C.M.B;nominare il Vicemaestro del C.C.M.B, sentito il parere del Maestro; Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei suoi membri effettivi. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono eletti con le stesse modalità per l'elezione del Presidente di cui al comma 2 del presente articolo.

Art.12 Convocazione e deliberazioni del C.d A. Il C.d.A. si riunisce all'inizio del proprio mandato entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni, su convocazione del membro più anziano, intendendo per anzianità, prima l'anzianità associativa e di seguito quella anagrafica, per procedere alle nomine di cui ai commi a), b), c), e d) dell'art.11. Il C.d.A. si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in merito all'art.11, punto e) del presente Statuto. Il C.d.A. è convocato tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario ovvero da almeno 5 dei suoi membri, con preavviso di almeno 7 giorni e con le modalità ritenute più idonee. Le sedute sono ritenute valide con la presenza di almeno quattro membri effettivi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, in forma palese e con voto determinante del Presidente in caso di parità. Le deliberazioni concernenti i Membri del C.d.A. sono prese a scrutinio segreto ed in assenza degli stessi. E' consentito derogare in merito alle disposizioni di cui al presente punto. E' ammesso ricorso, da farsi in forma scritta ed inoltrato al C.d.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art.13 Compiti del Presidente

Al Presidente compete: Rappresentare il C.C.M.B.; convocare e presiedere il C.d.A. dando attuazione delle sue deliberazioni; convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci, dando attuazione delle sue deliberazioni; sorvegliare l'andamento e la regolarità dell'attività associativa, riferendone al C.d.A.; accordare congedi temporanei tanto al Maestro quanto ai Musicanti, su richiesta degli stessi; comporre le controversie che sorgessero in seno al C.C.M.B.

Art.14 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti coloro che risultano regolarmente iscritti al C.C.M.B. anteriormente alla data di convocazione della stessa.
All'assemblea compete:
nominare il C.d.A. secondo le modalità di cui all'art.10; approvare il bilancio annuale, preventivo consuntivo presentato dal C.d.A.; coordinare l'attività di programmazione di cui all'art.6; approvare variazioni allo Statuto; in caso di scioglimento del C.C.M.B., sulla devoluzione del fondo di cui all'art.19. L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero. L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero sia fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti effettivi del C.d.A.; La convocazione dell'Assemblea è comunicata ai Soci del C.C.M.B. mediante le modalità ritenute più idonee, con indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione in prima ed eventualmente in seconda convocazione, che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo; Ogni Socio ha diritto di voto; i Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio; ogni Socio può avere solo una delega. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega scritta, di almeno un terzo dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni per la variazione dello Statuto e per lo scioglimento di cui all'art.2 sono prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art.15 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci nominati dall'assemblea dei soci.
Esso è competente:
in materia disciplinare su sua iniziativa o su proposta del C.d.A.; su controversie dei soci con l'Associazione; su ricorsi dei soci inerenti a delibere degli Organi dell'Associazione; In materia disciplinare, dopo aver preso in attento esame le vicende, sentiti gli interessati in separata sede ed in contraddittorio, può comminare:
la sospensione dai diritti di socio fino a sei mesi, per fatti rilevanti nei comportamenti o in rapporto agli scopi dell'associazione; la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per due anni consecutivi; la proposta di esclusione dall'Associazione per gravi violazioni degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione; salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge, le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art.16 Il Maestro

Al Maestro del C.C.M.B. spettano le seguenti mansioni:
istruire i Musicanti ed Allievi; seguire l'attività ed adempiere a tutti i servizi che fossero commissionati dal  C.d.A.; preparare il Programma dei servizi e le distinte dei pezzi in accordo con il C.d.A.; suggerire proposte di ordine artistico utili al miglioramento dell'attività associativa; tenere il Registro delle Presenza dei Musicanti sia per le prove che per i servizi. Il Maestro è membro consultivo del C.d.A., senza diritto di voto.

Art.17 Risorse finanziarie del C.C.M.B.

L'attività del C.C.M.B. è resa possibile grazie alle risorse finanziarie di cui sotto:
quote associative versate dai Soci; proventi dell'attività associativa; contributi dell'Amministrazione comunale; elargizioni di Enti pubblici e privati che non pregiudichino l'autonomia e l'indipendenza del C.C.M.B.; rette degli allievi.

Art.18 Patrimonio ed entrate del C.C.M.B.

Costituiscono patrimonio del C.C.M.B.:
gli strumenti musicali; le divise; la cancelleria e gli accessori forniti in dotazione; tutto quanto viene acquistato per il perseguimento degli scopi associativi; donazioni, lasciti, eccedenze di bilancio. Tutto il materiale fornito in dotazione al Musicante non potrà essere usato al di fuori dei servizi ordinati dal C.C.M.B. e dovrà essere trattato con la massima cura ed attenzione. I beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati dai soci e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono o aderiranno alla Associazione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione alla Associazione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.19 Durata

Il C.C.M.B. non ha limite di durata. In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci, saldati eventuali debiti, restituiti gli strumenti musicali che l'A.C. ha acquistati, delibera di devolvere il patrimonio mobiliare ad Enti ed Associazioni aventi scopi sociali analoghi.

Art.20 Disposizioni finali

I Musicanti, istruiti nella musica, hanno l'obbligo morale di rimanervi, fatti salvi impedimenti di forza maggiore. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal presidente del collegio dei ragionieri di Monza. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia di Enti contenuti nel Codice civile.

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